1. All'articolo 9, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) sette, su designazione della Comunità del parco»;
b) alla lettera b), la parola: «due» è sostituita dalla seguente: «uno», e la parola: «scelti» è sostituita dalla seguente: «scelto»;
c) alla lettera c), la parola: «due», ovunque ricorre è sostituita dalla seguente: «uno».