Art. 3.

      1. All'articolo 9, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

              «a) sette, su designazione della Comunità del parco»;

          b) alla lettera b), la parola: «due» è sostituita dalla seguente: «uno», e la parola: «scelti» è sostituita dalla seguente: «scelto»;

          c) alla lettera c), la parola: «due», ovunque ricorre è sostituita dalla seguente: «uno».